Dal 1° ottobre 2020 sarà operativo quanto stabilito dal decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) in materia di DOMICILIO DIGITALE.
Nel Decreto si dà effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, che impongono:
– alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese. Nel caso di inottemperanza, al contrario di come accade ora, le Imprese verranno sanzionate da un minimo di 206 euro, ad un massimo di 2.064 euro. Nel caso in cui gli indirizzi già comunicati non risulteranno attivi, verranno cancellati dal Registro Imprese e quindi le Aziende, risultando prive dell’indirizzo PEC, saranno sanzionate come sopra indicato.
– ai professionisti iscritti in Albi, Elenchi o Ordini, ci sarà l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza, il Collegio o Ordine di appartenenza sospende il Professionista dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
– i cittadini invece non hanno l’obbligo del domicilio digitale ma se per una questione di praticità volessero averlo, dovranno comunicare l’indirizzo PEC all’Anagrafe Nazionale Online.